Art. 31 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti
d'investimento di cui al presente  Titolo  non  sono  cumulabili  con
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,  incluse
quelle concesse a titolo "de minimis"  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento  n.  1407/2013,   ad   eccezione   di   quelle   ottenute
esclusivamente nella forma  di  benefici  fiscali  e  di  garanzia  e
comunque  entro  i  limiti  delle  intensita'  massime  previste  dal
Regolamento GBER.