Art. 32 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale  di  cui
all'art. 28, lettere a), b), c), e) ed  f),  per  i  quali  l'importo
dell'aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e  per  progetto  la
determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata  alla
notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte  della
Commissione  europea,  secondo  quanto  previsto   dalla   disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale. 
  2. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale  di  cui
all'art. 28, lettera d), per i quali l'importo dell'aiuto  supera  10
milioni di euro per impresa  e  per  progetto  la  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni   e'   subordinata   alla   notifica
individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte  della
Commissione  europea,  secondo  quanto  previsto   dalla   disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale. 
  3.  E'  altresi'  subordinata  alla  notifica  individuale  e  alla
successiva autorizzazione  da  parte  della  Commissione  europea  la
concessione  delle  agevolazioni  riguardanti  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto di investimento, qualora  l'ammontare
dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.