Art. 32 Notifica individuale 1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, lettere a), b), c), e) ed f), per i quali l'importo dell'aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale. 2. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, lettera d), per i quali l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale. 3. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l'ammontare dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.