Art. 34 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Alla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  tutte  le  istanze  ricevute
dall'Agenzia decadono ad eccezione delle istanze: 
    a) alle quali risulta applicabile il decreto interministeriale 24
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, supplemento ordinario,  e  per
le quali al soggetto  proponente  sia  stato  richiesto  dall'Agenzia
l'invio della proposta definitiva di contratto  di  sviluppo  di  cui
all'art. 8 dello stesso decreto; 
    b) alle quali risulta  applicabile  il  decreto  ministeriale  14
febbraio 2014 citato nelle premesse e per le  quali  l'Agenzia  abbia
gia'  comunicato  al   soggetto   proponente   gli   esiti   positivi
dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9,  commi  4  e  6,  dello
stesso decreto; 
    c)  che  prevedono  investimenti   integralmente   ricadenti   in
territori  oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero,  per  lo
sviluppo e la  riconversione  di  aree  interessate  dalla  crisi  di
specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 
  2. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1,  si  applicano
le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle  di
cui all'art. 9, comma 6, e  fermo  restando  le  ulteriori  attivita'
istruttorie  che   si   rendessero   necessarie   per   valutare   la
compatibilita' del programmi con le disposizioni di cui  al  presente
decreto.