Art. 34 Disposizioni transitorie 1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le istanze ricevute dall'Agenzia decadono ad eccezione delle istanze: a) alle quali risulta applicabile il decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, supplemento ordinario, e per le quali al soggetto proponente sia stato richiesto dall'Agenzia l'invio della proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 8 dello stesso decreto; b) alle quali risulta applicabile il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 citato nelle premesse e per le quali l'Agenzia abbia gia' comunicato al soggetto proponente gli esiti positivi dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, commi 4 e 6, dello stesso decreto; c) che prevedono investimenti integralmente ricadenti in territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 2. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, comma 6, e fermo restando le ulteriori attivita' istruttorie che si rendessero necessarie per valutare la compatibilita' del programmi con le disposizioni di cui al presente decreto.