Art. 35 Piano di valutazione 1. Il Ministero, al superamento, per gli interventi di cui al presente decreto, di una dotazione annuale media di aiuti di Stato di 150 milioni di euro, provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Regolamento GBER, a redigere un piano di valutazione concernente la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dello stesso Regolamento GBER e a trasmetterlo alla Commissione europea nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Gli oneri necessari per la definizione e la successiva attuazione del suddetto piano di valutazione sono posti a carico della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.