Art. 35 
 
 
                        Piano di valutazione 
 
  1. Il Ministero, al superamento,  per  gli  interventi  di  cui  al
presente decreto, di una dotazione annuale media di aiuti di Stato di
150 milioni di euro, provvede, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2  del
Regolamento GBER, a redigere un piano di valutazione  concernente  la
sussistenza  delle  condizioni  per   l'applicazione   dello   stesso
Regolamento GBER  e  a  trasmetterlo  alla  Commissione  europea  nei
termini stabiliti dal medesimo articolo. Gli oneri necessari  per  la
definizione  e  la  successiva  attuazione  del  suddetto  piano   di
valutazione sono posti a carico della convenzione di cui all'art.  3,
comma 1.