Art. 18 Soprintendenze speciali 1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano anche alle Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dal conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei termini del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti, le funzioni del direttore sono svolte dal Soprintendente. 2. I Soprintendenti degli istituti di cui al comma 1 esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, nonche' quelle di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171. Restano ferme le competenze in materia di istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Musei e dei direttori del Polo museale delle Regioni in cui operano le Soprintendenze speciali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171, nonche' le disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto. Ai musei e ai luoghi della cultura gestiti dalle Soprintendenze speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I del presente decreto.