Art. 21 Norme transitorie ed entrata in vigore 1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Poli museali regionali e dei musei dotati di autonomia speciale, i musei e i luoghi della cultura statali assicurano la continuita' del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero». 2. Al fine di assicurare l'immediata operativita' dei musei dotati di autonomia speciale, i decreti di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto sono emanati entro il 31 gennaio 2015. 3. In sede di prima applicazione, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura sono elaborati dai direttori dei Poli museali e dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, con le modalita' previste rispettivamente dall'art. 10 comma 1, lettera c), e dall'art. 15, comma 1, del presente decreto, entro novanta giorni dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali. 4. Nei musei non ancora dotati di statuto, quest'ultimo e' approvato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico al direttore del Polo museale regionale competente e/o al direttore del museo. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 23 dicembre 2014 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 717