Art. 10 
 
 
                     Conservazione dei documenti 
 
  1. Le imprese italiane e gli  intermediari  iscritti  nel  registro
adottano  procedure  di   conservazione   dei   documenti   e   delle
comunicazioni previsti dai Capi II e III, anche facendo ricorso  alla
conservazione digitale di cui all'art. 57, comma 4,  del  Regolamento
ISVAP n. 5 del 16  ottobre  2006,  nel  rispetto  delle  disposizioni
attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in  materia  di
conservazione di documenti informatici. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 devono  consentire  di  mantenere
evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l'ordinata e
sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.