Art. 11 
 
 
               Documentazione agli atti delle imprese 
                        o degli intermediari 
 
  1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre  gli  oneri  a
carico dei clienti, adottano una gestione della  documentazione  tale
per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti
o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui  gia'
dispongono, avendola acquisita in occasione  di  precedenti  rapporti
con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validita'.