Art. 11 Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari 1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui gia' dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validita'.