Art. 18 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita' internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (( di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle universita' partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attivita'. )) 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonche' allo European Institute of Peace. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di (( euro 1.438.207 )) per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51. Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione) Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.». La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982, n. 358. Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) (Omissis). 159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma 6-bis, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: «Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) (Omissis). 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (Omissis).».