Art. 19 
 
 
Regime   degli   interventi,   nonche'   disposizioni   urgenti   per
l'operativita'  dell'amministrazione  degli  affari  esteri  e  della
                     cooperazione internazionale 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la  disciplina  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre  2014,  n.
141. 
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  17  e  18,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1º gennaio 2015 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  ((  2-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui  all'articolo  23-bis
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale puo' collocare  fuori  ruolo  funzionari  appartenenti
alla carriera diplomatica rispettivamente ai  sensi  della  legge  27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
nell'ambito dei contingenti, con  le  modalita'  e  per  gli  effetti
previsti  dalle  predette  disposizioni.  Il  Ministero  sospende  la
corresponsione della  retribuzione  in  tutte  le  sue  componenti  a
decorrere dal collocamento fuori ruolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma  1,
          del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: 
                
              «Art. 10 (Regime degli interventi, nonche' disposizioni
          urgenti  per  il  rinnovo  dei  Comitati   degli   italiani
          all'estero) 
              1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le  finalita'  e
          nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
          la disciplina  di  cui  all'  articolo  10,  comma  1,  del
          decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,  n.  28.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4,  comma  1,
          del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   5   marzo   2010,   n.   30
          (Disposizioni urgenti per la proroga  degli  interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace  e  di   stabilizzazione,   nonche'   delle   missioni
          internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
          per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa): 
                
              «Art. 4 (Disposizioni relative al Servizio europeo  per
          l'azione esterna) 
              1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita'  in
          materia di sicurezza internazionale derivanti  dall'entrata
          in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
          fine di adempiere tempestivamente  agli  obblighi  gravanti
          per l'Italia, in quanto Stato membro  dell'Unione  europea,
          per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
          che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
          limite degli ordinari stanziamenti di  bilancio,  ai  sensi
          dell'  articolo  189  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  il  Ministero  degli  affari  esteri   puo'
          mettere  a  disposizione  delle   istituzioni   dell'Unione
          europea  fino  a  cinquanta   funzionari   della   carriera
          diplomatica,  destinati  a  prestare  servizio  presso   le
          predette istituzioni, le loro  delegazioni  ed  uffici  nei
          Paesi  terzi  o  presso  organizzazioni  internazionali   o
          regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
          di specifiche iniziative  o  operazioni  nell'ambito  della
          Politica estera e di sicurezza comune. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  23-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
                
              «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  tra
          pubblico e privato) 
              1. In deroga all' articolo 60  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i  dirigenti  delle
          pubbliche amministrazioni, nonche'  gli  appartenenti  alla
          carriera diplomatica  e  prefettizia  e,  limitamente  agli
          incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili e gli avvocati e  procuratori  dello  Stato  sono
          collocati, salvo motivato diniego  dell'amministrazione  di
          appartenenza in ordine  alle  proprie  preminenti  esigenze
          organizzative,  in  aspettativa  senza   assegni   per   lo
          svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e  organismi,
          pubblici o privati, anche operanti in sede  internazionale,
          i quali provvedono al relativo  trattamento  previdenziale.
          Resta  ferma  la   disciplina   vigente   in   materia   di
          collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
          aspettativa  comporta  il  mantenimento   della   qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di cui all' articolo 19, comma 10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
              a) il personale, nei  due  anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'  articolo
          2359 del codice civile; 
              b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
          e imprese private  che,  per  la  loro  natura  o  la  loro
          attivita',  in  relazione  alle  funzioni   precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. ». 
                
              La legge 27 luglio  1962,  n.  1114  (Disciplina  della
          posizione giuridica ed  economica  dei  dipendenti  statali
          autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi
          internazionali  o  ad  esercitare  funzioni  presso   Stati
          esteri) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  11  agosto
          1962, n. 202. 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  274  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo
          18): 
                
              «Art. 274 (Collocamento fuori ruolo) 
              Per il disimpegno di funzioni attinenti alle  relazioni
          internazionali e all'internazionalizzazione delle  imprese,
          nonche' di  rilevante  interesse  per  il  Ministero  degli
          affari esteri,  i  funzionari  della  carriera  diplomatica
          possono essere collocati fuori ruolo,  nel  rispetto  delle
          relative autonomie organizzative, presso  il  Senato  della
          Repubblica e la Camera  dei  deputati,  la  Presidenza  del
          Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni  e  le
          citta' metropolitane, come definite dall' articolo 18 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,  a
          seguito di concertazione e richiesta da parte dei  predetti
          enti  territoriali.  Si  applicano  le  procedure  previste
          dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          successive modificazioni. 
              I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi  del  primo
          comma nei limiti  delle  risorse  disponibili  non  possono
          superare il numero di  trenta;  in  tale  numero  non  sono
          compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo  ai
          sensi di altre disposizioni.».