(( Art. 19 bis Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. ))
Riferimenti normativi Per la rubrica della legge 3 agosto 2007, n. 124 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 8.