(( Art. 19 bis 
 
 
        Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, avvalendosi anche del  contributo  informativo  degli
organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
rende pubblici, attraverso il  proprio  sito  web  istituzionale,  le
condizioni e gli eventuali rischi  per  l'incolumita'  dei  cittadini
italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale indica altresi', anche tramite  il  proprio  sito  web
istituzionale, comportamenti  rivolti  ragionevolmente  a  ridurre  i
rischi, inclusa  la  raccomandazione  di  non  effettuare  viaggi  in
determinate aree. 
  3. Resta fermo che le conseguenze dei  viaggi  all'estero  ricadono
nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione
di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per la rubrica della legge 3 agosto  2007,  n.  124  si
          vedano i riferimenti riportati all'articolo 8.