Art. 17 Rapporti Stato-Regioni 1. Nei procedimenti del presente decreto in cui e' richiesta l'intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiungimento della stessa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.