Art. 17 
 
 
                       Rapporti Stato-Regioni 
 
  1. Nei procedimenti  del  presente  decreto  in  cui  e'  richiesta
l'intesa con le Regioni, in  caso  di  mancato  raggiungimento  della
stessa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1,  comma  8-bis
della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita'  di  cui
all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.