Art. 18 Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio 1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della titolo concessorio unico, un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di ricerca con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per il permesso di ricerca ed un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di coltivazione con le stesse modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per la concessione di coltivazione. 2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il titolare del titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione con le modalita' previste dal art. 19 del decreto legislativo 625/96, come modificate ed integrate successivamente.