Art. 18 
 
 
           Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione 
              nell'ambito del titolo unico concessorio 
 
  1. Il titolare del  titolo  concessorio  unico  deve  corrispondere
anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata  della  titolo
concessorio unico,  un  canone  relativo  alla  superficie  dell'area
asservita alla fase di  ricerca  con  le  stesse  modalita'  previste
dall'art. 18 del  decreto  legislativo  625/96  per  il  permesso  di
ricerca ed un canone relativo  alla  superficie  dell'area  asservita
alla fase di coltivazione con le stesse modalita' previste  dall'art.
18 del decreto legislativo 625/96 per la concessione di coltivazione. 
  2. Per le produzioni ottenute durante la fase di  coltivazione,  il
titolare del titolo  concessorio  unico  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente allo Stato il valore di un'aliquota  del  prodotto  della
coltivazione con le  modalita'  previste  dal  art.  19  del  decreto
legislativo 625/96, come modificate ed integrate successivamente.