Art. 19 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il  presente  decreto,  che  sostituisce  il  disciplinare  tipo
approvato con decreto 4 marzo 2011, si  applica  ai  titoli  minerari
vigenti, ai procedimenti in corso  o  attivati  successivamente  alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. E' abrogato  il  decreto  ministeriale  4  marzo  2011,  recante
«Approvazione  del  nuovo  disciplinare  tipo  per  i   permessi   di
prospezione e di ricerca e per  le  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi». 
  3. Nelle more  dell'emanazione  del  decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 19, comma 6, si applica il  decreto  direttoriale  22  marzo
2011 "Procedure operative di attuazione del  decreto  ministeriale  4
marzo 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione,
ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei
relativi controlli  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5  del  decreto
ministeriale 4 marzo 2011". 
  4. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal  presente
decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in  alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
  6. Con uno o piu' decreti  direttoriali  della  Direzione  generale
delle risorse minerarie ed energetiche  sono  disposte  le  procedure
operative di attuazione della presente disciplina e le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 25 marzo 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 

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