Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 4 marzo 2011, recante «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi». 3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, si applica il decreto direttoriale 22 marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011". 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 6. Con uno o piu' decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1212