Art. 12 
 
         Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 
                      e documentazione di spesa 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle  domande,
verifica la completezza documentale delle  istanze  pervenute  e  dei
relativi allegati, nei limiti delle disponibilita'  delle  risorse  e
tenuto  conto  di  eventuali  domande  che  dovessero  risultare  non
ammissibili  per  carenza  documentale  o   non   sussistenza   delle
condizioni di procedibilita'  per  l'accesso  alle  agevolazioni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
fare richiesta di chiarimenti  e/o  precisazioni  necessari  ai  fini
dell'istruttoria stessa, a mezzo  PEC.  Le  risposte  ai  chiarimenti
devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine  di  15  giorni
solari dalla data di ricezione della richiesta. In  caso  di  mancato
invio delle risposte, entro il citato termine di  15  giorni  solari,
l'istruttoria si conclude  con  la  decadenza  della  domanda.  Resta
inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono
integrabili in momenti successivi a  quello  di  presentazione  della
stessa. 
  2. A conclusione delle verifiche, e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di ricezione delle  domande  ovvero  dalla  ricezione  dei
chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, Direzione generale per il Clima  e  l'Energia,
adotta il relativo provvedimento di  concessione  o  di  diniego  del
finanziamento agevolato. Le  verifiche  ai  sensi  dell'art.  71  del
D.P.R.  n.  445/2000  volte  ad   appurare   la   veridicita'   delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente  sono  effettuate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Il provvedimento  di  concessione  determina  l'ammontare  e  la
durata del finanziamento  agevolato.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  Direzione  generale  per  il
Clima  e  l'Energia  notifica  il  provvedimento  di  ammissione   al
finanziamento agevolato ai  soggetti  beneficiari  ed  a  CDP  S.p.A.
Successivamente CDP S.p.A. procede  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento  e  alla  successiva  erogazione   sulla   base   della
documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28  dicembre
2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto  di
finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui
al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a  fornire,  via  PEC,
entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione  della  notifica
del provvedimento di ammissione, tutta la  documentazione  necessaria
alla stipula  del  contratto  di  finanziamento  agevolato,  pena  la
decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari
si trovino impossibilitati a trasmettere  la  documentazione  per  la
stipula  nel  predetto  termine  di  120  giorni,  potranno  avanzare
richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  la
relativa autorizzazione, e in copia  a  CDP  S.p.A.,  illustrando  le
ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la
durata della proroga stessa. 
  4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel  contratto  di
finanziamento, e previo nulla  osta  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  procede  all'erogazione  dei
finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro  5  giorni
lavorativi   da'   comunicazione   dell'avvenuta    erogazione    del
finanziamento  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca. 
  5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato,  a
titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo,
viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario,
previo avvenuto  rilascio  del  relativo  nulla  osta  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di
cui all'art. 13  comma  1,  per  il  restante  75%  dell'importo  del
finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi  allegati
ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6,
per stati di avanzamento, sottoscritti dal  direttore  dei  lavori  o
figura  analoga,  ciascuno  di  importo  non  inferiore  al  25%  del
finanziamento  stesso,  compresa   l'erogazione   a   saldo,   previa
acquisizione  del  relativo  nulla  osta  da  parte   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  L'erogazione
del saldo finale non potra' avvenire in assenza della  certificazione
di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  6. La CDP S.p.A. nello svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente decreto  opera  sulla  base  di  un  secondo  addendum  alla
convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare in data 15  novembre  2011  e  all'addendum
alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra'  essere
sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione  del  presente  decreto.
Laddove applicabili, verranno utilizzati gli  schemi  e  le  garanzie
adottate da CDP  S.p.A.  per  la  concessione  e  il  perfezionamento
contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate
nel secondo addendum alla  convenzione  stipulata  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  15
novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato  in  data  10
aprile 2014, di cui al presente comma.