Art. 13 
 
                 Tempi e modalita' di realizzazione 
                     degli investimenti ammessi 
 
  1. I soggetti beneficiari, in relazione a  ciascuno  degli  edifici
destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A.
per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto  di
finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
  fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it,  l'avvenuto
inizio dei lavori  specificandone  la  data  e  allegando  copia  del
verbale di consegna lavori nonche' il  quadro  economico  definitivo,
redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del
quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4  e
5. Eventuali richieste motivate di  proroga  dei  termini  di  inizio
lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione. 
  2. I lavori di realizzazione dell'intervento per  singolo  edificio
devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi  a  decorrere
dalla  data  di  perfezionamento  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. Per  giustificati  motivi  e  previa  istanza  debitamente
motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una
proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data
di scadenza.