Art. 14 
 
             Casi di decadenza e revoca. Recupero somme 
 
  1.  La  mancata  produzione  della  certificazione  attestante   la
riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta  la  revoca  dell'intero
finanziamento concesso.  Tale  certificazione  deve  essere  prodotta
insieme all'atto di collaudo. 
  2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti  di  cui
all'art. 9, gli stessi  dovranno,  a  pena  di  revoca,  produrre  la
certificazione  sulla  riduzione  dei  consumi  insieme  all'atto  di
collaudo  di  ogni  singolo  immobile  ricompreso  nel  progetto   di
investimento con le modalita' previste dal richiamato art.  9,  comma
6, del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: 
    a) mancato rispetto degli adempimenti di legge; 
    b) mancata realizzazione,  anche  parziale,  dell'intervento  nei
termini previsti dall'art. 13, comma 2; 
    c) sostanziale difformita' tra il progetto  presentato  e  quello
effettivamente realizzato; 
    d)  istanza  basata  su  dati,  notizie  o  dichiarazioni  false,
inesatte o reticenti; 
    e)  revoca  o  mancato   ottenimento   delle   autorizzazioni   e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; 
    f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati
fanno ritenere l'intervento non realizzabile; 
    g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento  allegato  al
secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12,  comma  6,  del
presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. 
  4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato: 
    a) il mancato avvio di lavori entro  180  giorni  dalla  data  di
firma del contratto di finanziamento, in  assenza  di  autorizzazione
alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine; 
    b) l'esecuzione di varianti  in  corso  d'opera  non  conformi  a
quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e dal  regolamento  di  esecuzione  adottato  con  il
D.P.R. 5 ottobre 2010, 207. 
  5.  La  revoca  o  la  decadenza  dal  finanziamento  agevolato  e'
dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche  ad  esito  di  eventuali  comunicazioni
della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi
del successivo art. 16. Il  decreto  viene  trasmesso  dal  Ministero
dell'ambiente e del tutela del territorio  e  del  mare  al  soggetto
beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC. 
  6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1,  comma  1115,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sottoscritta  il  15  novembre
2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare
e CDP S.p.A. 
  7. Il soggetto beneficiario in caso di  revoca  o  decadenza,  come
disciplinata  dal  presente  articolo,  dovra'  restituire  le  somme
ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo  da
restituire  dovra'  essere  aumentato  degli  interessi   legali   da
computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di
CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme.