Art. 15 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e
in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50%  del  valore
del progetto.