Art. 16 
 
                        Verifiche, controlli 
 
  1. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  verifica  a
campione la regolare esecuzione degli interventi  finanziati  nonche'
la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda
e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera  autorizzate
dalla Stazione appaltante. 
  2. In caso di difformita' la Direzione  generale  per  il  Clima  e
l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi  previsti
dall'art. 14. 
  3. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  nei  casi
previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art.  14  dara'
comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti
e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).