Art. 18 
 
                             Enti locali 
 
  1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso  agevolato  di  cui
all'art. 1, comma 1 del presente  decreto  sono  concessi  in  deroga
all'art. 204 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni e integrazioni.