Art. 19 Norma finale 1. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato alla data di entrata in vigore del presente decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nel secondo addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15 novembre 2011, di cui all'art. 12, comma 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 aprile 2015 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1533