Art. 10 Comunicazioni, notificazioni e pubblicita' 1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 7 marzo 1985, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). 2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o altri recapiti dei soggetti inadempienti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate: dal RT dell'amministrazione interessata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689; con consegna a mani proprie contro ricevuta; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'.