Art. 10 
 
 
             Comunicazioni, notificazioni e pubblicita' 
 
  1.  Le  comunicazioni   e   le   notificazioni   nei   procedimenti
disciplinati dal  presente  regolamento  sono  effettuate  presso  la
casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi  dell'  art.
48  del  d.lgs.  7   marzo   1985,   n.   82,   recante   il   codice
dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto  previsto  dal
codice  di  procedura  civile  in  merito  al  riconoscimento   della
validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). 
  2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o
altri recapiti dei  soggetti  inadempienti,  le  comunicazioni  e  le
notificazioni sono effettuate: 
    dal RT dell'amministrazione interessata ai  sensi  dell'art.  14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    con consegna a mani proprie contro ricevuta; 
    con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste  connesse  all'istruttoria  da  parte  degli
interessati o di terzi all'Autorita'.