Art. 8 
 
 
                         Contratti pendenti 
 
  1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole  "in  corso  di  esecuzione"  sono
sostituite dalla seguente: "pendenti"; 
    b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo'  chiedere  che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione,  il  giudice  delegato
con  decreto  motivato  sentito  l'altro  contraente,  assunte,   ove
occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi  a  sciogliersi  dai  ((
contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti )) alla data
della presentazione del  ricorso.  Su  richiesta  del  debitore  puo'
essere autorizzata la sospensione  del  contratto  per  non  piu'  di
sessanta giorni, prorogabili una sola volta.  Lo  scioglimento  o  la
sospensione del  contratto  hanno  effetto  dalla  comunicazione  del
provvedimento autorizzativo all'altro contraente."; 
    c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole:  ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente  ad  eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o  agli
usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai  sensi  dell'((
articolo 161" )); 
    d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "In  caso  di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a  valori  di  mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 169-bis del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 169-bis. (Contratti pendenti) 
              Il debitore con il ricorso di cui  all'articolo  161  o
          successivamente puo' chiedere che il Tribunale o,  dopo  il
          decreto di ammissione,  il  giudice  delegato  con  decreto
          motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove  occorra,
          sommarie  informazioni,  lo  autorizzi  a  sciogliersi  dai
          contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti di
          esecuzione alla data della presentazione  del  ricorso.  Su
          richiesta  del  debitore   puo'   essere   autorizzata   la
          sospensione del contratto per non piu' di sessanta  giorni,
          prorogabili  una  sola  volta.   Lo   scioglimento   o   la
          sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione
          del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. 
              In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo
          equivalente  al  risarcimento  del  danno  conseguente   al
          mancato  adempimento.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come
          credito  anteriore  al  concordato,   ferma   restando   la
          prededuzione   del   credito   conseguente   ad   eventuali
          prestazioni  eseguite  legalmente  e  in  conformita'  agli
          accordi o agli usi negoziali, dopo la  pubblicazione  della
          domanda ai sensi dell'articolo 161. 
              Lo scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla
          clausola compromissoria in esso contenuta. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  ai
          rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di  cui
          agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma. 
              In caso di  scioglimento  del  contratto  di  locazione
          finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del
          bene  ed  e'  tenuto  a  versare  al  debitore  l'eventuale
          differenza fra la maggiore somma ricavata dalla  vendita  o
          da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori  di
          mercato rispetto al credito residuo in linea  capitale.  La
          somma versata al debitore a norma del periodo precedente e'
          acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto  di  far
          valere verso  il  debitore  un  credito  determinato  nella
          differenza tra il credito vantato alla  data  del  deposito
          della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del
          bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al
          concordato."