Art. 9 
 
                         Permesso di ricerca 
 
  1. Il permesso di ricerca e' conferito con decreto  del  Ministero,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del  D.P.R.  n.
484/1994, dell'art. 6, comma 4, della legge 9  gennaio  1991,  n.  9,
d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regioni interessata,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.
239.  Il  permesso  di  ricerca  e'  rilasciato  a  seguito   di   un
procedimento unico, disciplinato dall'art. 1  commi  77  e  79  della
legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche. 
  2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 - riferito al programma
dei lavori complessivamente proposti -  consente  lo  svolgimento  di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,  geofisici
e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o  mezzo,  e  ogni  altra
operazione  volta  al  rinvenimento   di   giacimenti,   escluse   le
perforazioni dei pozzi esplorativi. 
  3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo  esplorativo,  alla
costruzione degli impianti e  delle  opere  necessarie,  delle  opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione, nell'ambito del permesso di ricerca di cui al comma  1,
viene rilasciata secondo le modalita' indicate all'art. 21. 
  4.  L'istanza  di  permesso  di  ricerca,  presentata  secondo   le
modalita' indicate all'art.  4,  e'  pubblicata  nel  BUIG  del  mese
successivo alla data di presentazione; per un  periodo  di  tre  mesi
dalla data di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti
di cui all'art. 4  del decreto  legislativo 625/96.  Successivamente,
decorso tale termine, viene acquisito il parere della  Sezione  UNMIG
competente  per  territorio   e   della   CIRM,   integrata   da   un
rappresentante della regione interessata per i titoli in  terraferma.
La selezione tra domande concorrenti e' effettuata in base ai criteri
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui  sono  accettate
domande in concorrenza. Il procedimento  unico,  che  inizia  con  la
comunicazione   dell'esito   motivato   della    risoluzione    della
concorrenza, e' cosi' articolato: 
  a. Il Ministero comunica ad ognuno degli istanti  l'esito  motivato
della risoluzione della concorrenza indicando l'istanza prescelta per
il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o,  nel
caso non siano presentate istanze in  concorrenza,  entro  90  giorni
dalla data di  chiusura  del  periodo  di  concorrenza,  la  societa'
richiedente  presenta  all'autorita'  competente  la   richiesta   di
valutazione di impatto ambientale. Dell'avvenuta presentazione  della
richiesta di valutazione di impatto  ambientale  e'  data  tempestiva
comunicazione al Ministero da parte della societa' richiedente. 
  b. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza
di proroga concessa dal Ministero  a  seguito  di  motivata  istanza,
l'istanza di permesso di ricerca e' rigettata. Il  Ministero  ne  da'
comunicazione  all'escluso  e   all'autorita'   competente   per   la
valutazione di impatto ambientale. 
  c. Nell'ambito del procedimento unico al quale, ai sensi  dell'art.
1, comma 77 della legge 23  agosto  2004,  n.  239,  come  modificata
dall'art.  27,  comma  34,  della  legge  23  luglio  2009,  n.   99,
partecipano  le  amministrazioni  statali  e  regionali  interessate,
vengono acquisiti  i  pareri  delle  amministrazioni,  l'esito  della
procedura di valutazione ambientale e, per  la  terraferma,  l'intesa
della Regione. 
  d. Le amministrazioni comunque interessate al procedimento  di  cui
alla lettera c) sono: 
  1. per la terraferma: la regione interessata; 
  2. per il mare: il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  5. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al titolare,  secondo
le modalita' indicate al comma 6, alla Sezione UNMIG competente, alle
amministrazioni partecipanti al procedimento  unico  e,  in  caso  di
titoli in terraferma, ai comuni interessati ed e' pubblicata nel BUIG
nonche' sul sito internet del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi  tempi  di
realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per
la selezione. 
  6. Il decreto e' consegnato al titolare  attraverso  l'Ufficio  del
demanio competente  previo  pagamento  anticipato  del  canone  annuo
stabilito all'art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625
e di ogni altro  tributo  o  diritto  dovuto  ai  sensi  delle  leggi
vigenti.  Dell'avvenuto   pagamento   il   titolare   da'   immediata
comunicazione al Ministero. Il decreto e' pubblicato, ove ricorrano i
presupposti dell'art. 14-ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.
241, a cura e spese del titolare nella Gazzetta  Ufficiale  e  in  un
quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare. 
  7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento  unico
per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata  complessiva
massima di 180 giorni. 
  8. Sul sito internet ministeriale  sono  riportati  i  procedimenti
autorizzativi  di  conferimento  in  corso  con  evidenziati  i  dati
generali, il responsabile del procedimento e lo stato di  avanzamento
dello stesso. 
  9. Fatto salvo quanto disposto dall' art.  7,  l'adeguatezza  delle
strutture tecniche ed amministrative del richiedente di cui  all'art.
5, comma 1, legge 9 gennaio 1991  n.  9  e'  valutata  dal  Ministero
all'atto  della  richiesta  di  permesso  o  del   trasferimento   di
titolarita'. Nei casi  di  contitolarita',  le  disposizioni  di  cui
all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9,  relative  alle
strutture tecniche e amministrative, si applicano  nei  confronti  di
tutti i contitolari.