Art. 9 Permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca e' conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994, dell'art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regioni interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche. 2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 - riferito al programma dei lavori complessivamente proposti - consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. 3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, nell'ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, viene rilasciata secondo le modalita' indicate all'art. 21. 4. L'istanza di permesso di ricerca, presentata secondo le modalita' indicate all'art. 4, e' pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 625/96. Successivamente, decorso tale termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della regione interessata per i titoli in terraferma. La selezione tra domande concorrenti e' effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui sono accettate domande in concorrenza. Il procedimento unico, che inizia con la comunicazione dell'esito motivato della risoluzione della concorrenza, e' cosi' articolato: a. Il Ministero comunica ad ognuno degli istanti l'esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l'istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la societa' richiedente presenta all'autorita' competente la richiesta di valutazione di impatto ambientale. Dell'avvenuta presentazione della richiesta di valutazione di impatto ambientale e' data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della societa' richiedente. b. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l'istanza di permesso di ricerca e' rigettata. Il Ministero ne da' comunicazione all'escluso e all'autorita' competente per la valutazione di impatto ambientale. c. Nell'ambito del procedimento unico al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 77 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni, l'esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l'intesa della Regione. d. Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono: 1. per la terraferma: la regione interessata; 2. per il mare: il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 5. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al titolare, secondo le modalita' indicate al comma 6, alla Sezione UNMIG competente, alle amministrazioni partecipanti al procedimento unico e, in caso di titoli in terraferma, ai comuni interessati ed e' pubblicata nel BUIG nonche' sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. 6. Il decreto e' consegnato al titolare attraverso l'Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il titolare da' immediata comunicazione al Ministero. Il decreto e' pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14-ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare. 7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni. 8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso. 9. Fatto salvo quanto disposto dall' art. 7, l'adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative del richiedente di cui all'art. 5, comma 1, legge 9 gennaio 1991 n. 9 e' valutata dal Ministero all'atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarita'. Nei casi di contitolarita', le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, relative alle strutture tecniche e amministrative, si applicano nei confronti di tutti i contitolari.