Art. 34 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento non e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2015 Il Presidente: Renzi