Art. 34 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento  non  e'  sottoposto  al  visto  e  alla
registrazione della Corte dei  conti  in  quanto  adottato  ai  sensi
dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni di cui all'art.
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 novembre 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi