Art. 12 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le cellule staminali emopoietiche, in quanto  cellule  primitive
pluripotenti in grado di automantenersi,  differenziarsi  e  maturare
lungo tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai  centri  trapianto
di CSE, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto
al  fine  di  consentire  il  recupero  della  normale  funzionalita'
midollare attraverso la ricostituzione di tutte le linee ematiche. 
  2. Le cellule staminali emopoietiche e i linfociti  sono  prelevati
da donatore sano (trapianto allogenico) o dallo stesso paziente a cui
vengono successivamente reinfuse (trapianto autologo).  La  quantita'
di cellule da utilizzare ai fini  di  un  trapianto  viene  stabilita
sulla base di protocolli operativi predefiniti. 
  3. La raccolta di cellule staminali emopoietiche e di linfociti  e'
effettuata da personale medico e  personale  sanitario  adeguatamente
formati, periodicamente aggiornati. 
  4. Le cellule staminali emopoietiche (allogeniche e autologhe) e  i
linfociti sono sottoposti ai medesimi criteri  di  identificazione  e
tracciabilita' indicati per gli emocomponenti. 
  5. Per  la  raccolta,  etichettatura  e  conservazione  di  cellule
staminali  emopoietiche  e  di  linfociti  si  fa  riferimento   alle
indicazioni riportate all'Allegato XI del presente decreto. 
  6. Per quanto  non  specificamente  indicato  dall'Allegato  XI  si
rimanda alla normativa vigente in materia di cellule e tessuti.