Art. 14 
 
                   Cellule staminali emopoietiche 
                  del sangue del cordone ombelicale 
 
  1. La candidata donatrice di  sangue  da  cordone  ombelicale  deve
essere persona sana; la procedura per  l'accertamento  dell'idoneita'
deve  prevedere  la  raccolta  di  una  accurata  anamnesi  familiare
relativamente  ad  entrambi  i  genitori,  con  particolare  riguardo
all'esistenza di malattie ereditarie,  e  di  una  accurata  anamnesi
ostetrica  con  particolare  riguardo  all'esistenza  di  fattori  di
rischio per  il  neonato  o  di  patologie  ostetriche,  che  possano
compromettere la qualita' e la sicurezza del sangue cordonale. 
  2. Alla coppia che dona sangue da cordone ombelicale si applicano i
criteri di selezione previsti nell'Allegato III, punto C. 
  3. In alcune specifiche situazioni possono  essere  applicate  alla
donatrice deroghe  all'applicazione  dei  criteri  di  idoneita',  in
relazione a specifiche esigenze  cliniche  stabilite  sulla  base  di
appropriata valutazione  del  rischio  per  la  donatrice  e  per  il
potenziale ricevente. Tali deroghe devono  essere  documentate  nella
cartella sanitaria della donatrice. 
  4. Specifiche  disposizioni  tecniche  relative  alla  raccolta  di
cellule staminali emopoietiche da sangue di cordone  ombelicale  sono
riportate nell'Allegato XI, parte A 5. 
  5. Specifiche disposizioni per la conservazione  e  l'etichettatura
delle cellule staminali emopoietiche da sangue di cordone  ombelicale
sono riportate nell'Allegato XI, parte B.