Art. 14 Cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale 1. La candidata donatrice di sangue da cordone ombelicale deve essere persona sana; la procedura per l'accertamento dell'idoneita' deve prevedere la raccolta di una accurata anamnesi familiare relativamente ad entrambi i genitori, con particolare riguardo all'esistenza di malattie ereditarie, e di una accurata anamnesi ostetrica con particolare riguardo all'esistenza di fattori di rischio per il neonato o di patologie ostetriche, che possano compromettere la qualita' e la sicurezza del sangue cordonale. 2. Alla coppia che dona sangue da cordone ombelicale si applicano i criteri di selezione previsti nell'Allegato III, punto C. 3. In alcune specifiche situazioni possono essere applicate alla donatrice deroghe all'applicazione dei criteri di idoneita', in relazione a specifiche esigenze cliniche stabilite sulla base di appropriata valutazione del rischio per la donatrice e per il potenziale ricevente. Tali deroghe devono essere documentate nella cartella sanitaria della donatrice. 4. Specifiche disposizioni tecniche relative alla raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue di cordone ombelicale sono riportate nell'Allegato XI, parte A 5. 5. Specifiche disposizioni per la conservazione e l'etichettatura delle cellule staminali emopoietiche da sangue di cordone ombelicale sono riportate nell'Allegato XI, parte B.