Art. 15 
 
 
                  Soggetti legittimati all'accesso 
                      alla Banca dati nazionale 
 
  1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati  nella  Banca
dati nazionale sono: 
    a)   i   seguenti   appartenenti    all'Amministrazione    civile
dell'interno: 
      1) prefetti e viceprefetti vicari delle Prefetture; 
      2) personale, anche delle carriere  non  dirigenziali,  addetto
agli  uffici  delle   Prefetture   competenti   al   rilascio   della
documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua  delega,
dal viceprefetto vicario; 
      3) gli amministratori della Banca dati nazionale e il personale
addetto  alla   sezione   centrale   e   alle   sezioni   provinciali
esclusivamente per l'esecuzione di attivita' relative  alla  gestione
tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati; 
      4) personale, anche delle carriere  non  dirigenziali,  addetto
alla DIA, nonche' alla Direzione centrale della polizia  criminale  e
alla Direzione  centrale  anticrimine  della  Polizia  di  Stato  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
      5) personale, anche delle carriere non dirigenziali, che svolge
attivita' di supporto tecnico al Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza   delle   grandi   opere,   autorizzato   dal   prefetto
coordinatore dello stesso Comitato; 
    b) i seguenti appartenenti alla Polizia di  Stato,  all'Arma  dei
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato,
al Corpo della Polizia Penitenziaria, alla DIA: 
      1) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e
provinciali di pubblica  sicurezza;  i  funzionari  e  gli  ufficiali
preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto  dell'Arma  dei
Carabinieri, della Guardia di  Finanza,  del  Corpo  Forestale  dello
Stato, il Direttore, il Capo del I Reparto  e  i  responsabili  delle
articolazioni periferiche della DIA; 
      2) i funzionari appartenenti ai ruoli della  Polizia  di  Stato
preposti alla direzione degli uffici periferici di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera a),  n.  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208; 
      3)  il  personale  della  Polizia  di  Stato,   dell'Arma   dei
Carabinieri, della Guardia di  Finanza,  del  Corpo  Forestale  dello
Stato e della DIA che riveste la qualifica di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria ovvero di ufficiale di  pubblica  sicurezza,  autorizzato
dai capi dei rispettivi uffici e comandi; 
      4) il personale della DIA in  forza  all'Osservatorio  centrale
sugli appalti pubblici, autorizzato dal Capo del I Reparto della DIA; 
    c) i magistrati applicati alla DNA, nonche' il  personale,  anche
del Ministero della giustizia, che presta servizio presso  la  stessa
DNA autorizzato dal Procuratore nazionale antimafia. 
  2. L'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, di  cui
al comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con  il
CED, e' consentito esclusivamente dalle postazioni  di  lavoro  delle
Forze di polizia, con tecniche  di  identita'  federata,  secondo  le
modalita' stabilite dall'Allegato 4 che costituisce parte  integrante
del presente regolamento. 
  3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  2,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di  attuazione
concernente l'accesso del DIS, dell'AISE  e  dell'AISI  agli  archivi
magnetici delle pubbliche amministrazioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  marzo   2001,   n.   208
          (Regolamento per il riordino della struttura  organizzativa
          delle     articolazioni     centrali     e      periferiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  a  norma
          dell'articolo 6 della Legge 31 marzo 2000, n. 78): 
              «Art.  2.  (Articolazione  dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza) 
              1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e  5  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modificazioni  e
          integrazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di  legge   in
          materia,  nonche'  dal   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione  della
          pubblica sicurezza si articola sul territorio nei  seguenti
          uffici: 
              a) uffici con funzioni finali: 
              1.  questure,  uffici  territoriali   provinciali   per
          l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
          per l'assolvimento, nel medesimo  territorio,  dei  compiti
          istituzionali della Polizia di Stato; 
              2. commissariati di  pubblica  sicurezza,  direttamente
          dipendenti  dalle  questure,   istituiti,   ove   effettive
          esigenze  lo  richiedano,  per  l'esercizio,  da  parte  di
          funzionari   di   pubblica   sicurezza,   delle    funzioni
          dell'autorita'  locale  di   pubblica   sicurezza   e   per
          l'assolvimento dei compiti istituzionali della  Polizia  di
          Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 
              3.  distretti,  commissariati  e  posti   di   polizia,
          istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel  caso  dei
          posti di polizia, anche dei commissariati e dei  distretti,
          per le esigenze  di  controllo  del  territorio  e  per  lo
          svolgimento  di  altri  compiti  istituzionali,  anche   di
          carattere temporaneo; 
              4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza
          privi  di  competenza  territoriale  aventi  gli   speciali
          compiti di cui all'articolo 5; 
              5. uffici periferici,  istituiti  alle  dipendenze  del
          dipartimento della pubblica sicurezza, per le  esigenze  di
          polizia stradale, ferroviaria,  delle  comunicazioni  e  di
          polizia di frontiera; 
              6.  reparti  mobili,  istituiti  alle  dipendenze   del
          dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di  cui
          all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
              7. reparti, centri o nuclei istituiti  alle  dipendenze
          del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure,
          per  particolari   attivita'   operative   che   richiedono
          l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio
          di mezzi speciali o di animali; 
              b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali  e
          di supporto: 
              1. Istituto superiore di polizia; 
              2. istituti di istruzione,  istituiti  alle  dipendenze
          del dipartimento della pubblica sicurezza, per le  esigenze
          di    istruzione,    addestramento,     aggiornamento     e
          perfezionamento del personale; 
              3. strutture sanitarie presso  gli  uffici  centrali  e
          periferici  dell'amministrazione,   alle   dipendenze   del
          dipartimento della pubblica  sicurezza  o  degli  uffici  o
          reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze
          funzionali loro attribuite; 
              4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del
          dipartimento della pubblica sicurezza o delle  questure  in
          cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali
          loro attribuite; 
              5.  zone  telecomunicazioni;   centri   elettronici   e
          informatici, centri logistici di raccolta  di  materiali  e
          mezzi e centri motorizzazione,  istituiti  alle  dipendenze
          del dipartimento della pubblica  sicurezza,  e  ogni  altro
          ufficio,  centro  o   magazzino   posto   alle   dipendenze
          dell'ufficio o reparto presso cui sono  istituiti,  per  le
          esigenze  logistiche,  strumentali  e  di  supporto   della
          Polizia di  Stato  e  per  quelle  tecniche  del  Ministero
          dell'interno; 
              c). 
              (Omissis).». 
              Si riporta l'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto
          2007, n. 124 (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza
          della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art.  13.  (Collaborazione   richiesta   a   pubbliche
          amministrazioni  e  a  soggetti  erogatori  di  servizi  di
          pubblica utilita'). 
              (Omissis). 
              2.   Con   apposito   regolamento,   adottato    previa
          consultazione  con  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati, sono emanate  le  disposizioni  necessarie  ad
          assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE  e  dell'AISI  agli
          archivi informatici delle pubbliche amministrazioni  e  dei
          soggetti  che  erogano,  in   regime   di   autorizzazione,
          concessione o convenzione, servizi  di  pubblica  utilita',
          prevedendo  in  ogni  caso  le   modalita'   tecniche   che
          consentano la verifica, anche  successiva,  dell'accesso  a
          dati personali. 
              (Omissis). ». 
              Il comunicato relativo  all'adozione  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1  del  12  giugno
          2009 (Regolamento che definisce le procedure esecutive  per
          lo  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154.