Art. 15 Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale 1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nella Banca dati nazionale sono: a) i seguenti appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno: 1) prefetti e viceprefetti vicari delle Prefetture; 2) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario; 3) gli amministratori della Banca dati nazionale e il personale addetto alla sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attivita' relative alla gestione tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati; 4) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto alla DIA, nonche' alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 5) personale, anche delle carriere non dirigenziali, che svolge attivita' di supporto tecnico al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, autorizzato dal prefetto coordinatore dello stesso Comitato; b) i seguenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Polizia Penitenziaria, alla DIA: 1) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; i funzionari e gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, il Direttore, il Capo del I Reparto e i responsabili delle articolazioni periferiche della DIA; 2) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208; 3) il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della DIA che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di ufficiale di pubblica sicurezza, autorizzato dai capi dei rispettivi uffici e comandi; 4) il personale della DIA in forza all'Osservatorio centrale sugli appalti pubblici, autorizzato dal Capo del I Reparto della DIA; c) i magistrati applicati alla DNA, nonche' il personale, anche del Ministero della giustizia, che presta servizio presso la stessa DNA autorizzato dal Procuratore nazionale antimafia. 2. L'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con il CED, e' consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, con tecniche di identita' federata, secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione concernente l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi magnetici delle pubbliche amministrazioni.
Note all'art. 15: Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della Legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 2. (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici: a) uffici con funzioni finali: 1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato; 2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo; 4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5; 5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera; 6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attivita' operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali; b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto: 1. Istituto superiore di polizia; 2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale; 3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 5. zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno; c). (Omissis).». Si riporta l'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'). (Omissis). 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. (Omissis). ». Il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 12 giugno 2009 (Regolamento che definisce le procedure esecutive per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154.