Art. 19 Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.