Art. 12 
 
 
             Cessazione degli effetti del riconoscimento 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. A seguito della comunicazione  dell'intervenuta  modifica  delle
misure di  protezione  poste  alla  base  dell'ordine  di  protezione
europeo riconosciuto ai sensi  dell'articolo  8  e  dell'articolo  9,
comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui  all'articolo
8, puo' revocare o sostituire le misure adottate  ovvero  modificarne
le modalita' di applicazione. 
  2. La Corte d'appello, con le medesime modalita' stabilite al comma
1,  dichiara  la   cessazione   dell'efficacia   del   riconoscimento
dell'ordine di protezione quando: 
    a) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta  alla
base dell'ordine di protezione europeo; 
    b) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non
vi e' corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti
all'applicazione delle  misure  regolate  dagli  articoli  282-bis  e
282-ter del codice di procedura penale; 
    c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona  protetta
non si trova all'interno del territorio nazionale; 
    d) in riferimento  al  fatto  in  relazione  al  quale  e'  stata
disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso
sulla base  della  normativa  nazionale,  sono  trascorsi  i  termini
previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale; 
    e)  lo  Stato  di  emissione  ha  comunicato  l'esecuzione,   nei
confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di
condanna a pena detentiva ovvero di una  misura  cautelare  detentiva
anche per fatti diversi da quelli  posti  alla  base  dell'ordine  di
protezione europeo; 
    f) risulta che la persona che  determina  il  pericolo  si  trova
sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero  alla  misura  cautelare
della  custodia  in  carcere  in  forza   di   provvedimento   emesso
dall'autorita' giudiziaria nazionale e in relazione a  fatti  diversi
da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo; 
    g) nei confronti della persona che determina il pericolo e' stato
pronunciato il  riconoscimento,  ai  fini  della  sua  esecuzione  in
Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in  altro
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2010,  n.
161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI. 
  3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e
2, secondo le forme previste nell'articolo  8,  previa,  se  occorre,
richiesta di informazioni allo Stato di emissione. 
  4. Qualora la Corte  emetta  un  provvedimento  di  modifica  delle
misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine  di  protezione
europeo   ovvero   dichiari   la   cessazione   dell'efficacia    del
riconoscimento,  provvede  a  darne  comunicazione  allo   Stato   di
emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. 
  5. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo degli articoli  282-bis  e  282-ter  del
          codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5. 
              - Il testo dell'art. 308 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 308  (Termini  di  durata  massima  delle  misure
          diverse  dalla  custodia  cautelare).  -   1.   Le   misure
          coercitive  diverse  dalla   custodia   cautelare   perdono
          efficacia  quando  dall'inizio  della  loro  esecuzione  e'
          decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio  dei  termini
          previsti dall'art. 303. 
              2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono
          decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          al  di  la'  di  due  mesi   dall'inizio   dell'esecuzione,
          osservati i limiti previsti dal comma 1 (1). 
              2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti
          dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice  penale,
          le misure interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi
          dall'inizio della loro esecuzione. In  ogni  caso,  qualora
          esse siano  state  disposte  per  esigenze  probatorie,  il
          giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei  mesi
          dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la
          loro  efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della   loro
          esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  triplo
          dei termini previsti dall'art. 303. 
              3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
          dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o  ad
          altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie  o  di
          altre misure interdittive.». 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2010,  n.  161
          (Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno   alla
          Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del
          principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
          che  irrogano  pene  detentive  o  misure  privative  della
          liberta'  personale,  ai   fini   della   loro   esecuzione
          nell'Unione europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          1° ottobre 2010, n. 230. 
              - Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,
          n. 69 si veda nelle note all'art. 5.