Art. 12 
 
 
                         Direttore del corso 
 
  1. Direttore del corso e' il comandante  della  Scuola  di  polizia
tributaria. 
  2. Al direttore del corso e' affidato il compito di: 
    a) garantire la rispondenza del corso alle finalita' e  obiettivi
di cui al Titolo I; 
    b) assicurare l'integrazione didattica ed  organizzativa  tra  il
corso superiore di  polizia  tributaria,  le  altre  attivita'  della
scuola e della  Guardia  di  finanza,  le  istituzioni  nazionali  ed
internazionali; 
    c) contribuire all'affermazione dell'immagine  e  del  ruolo  del
corso come istituzione di alta formazione e laboratorio  di  sviluppo
di know how; 
    d)  garantire  elevati  standard  di   qualita'   del   programma
formativo; 
    e)  formulare,  per  ciascun  corso,  la  proposta  di  programma
didattico e quella relativa al corpo docente. 
  3. Il direttore del corso, avvalendosi  anche  del  comandante  del
corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale  della  Scuola  di
polizia tributaria, garantisce il coordinamento  della  progettazione
didattica di  dettaglio  elaborata  da  ciascun  docente  nell'ambito
dell'area didattica di competenza.