Art. 12 Direttore del corso 1. Direttore del corso e' il comandante della Scuola di polizia tributaria. 2. Al direttore del corso e' affidato il compito di: a) garantire la rispondenza del corso alle finalita' e obiettivi di cui al Titolo I; b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attivita' della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali ed internazionali; c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know how; d) garantire elevati standard di qualita' del programma formativo; e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente. 3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza.