Art. 14 Docenti 1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria e' approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza ed e' costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo. 2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati. 3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale puo' avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non piu' di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici e' altresi' possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.