Art. 14 
 
 
                               Docenti 
 
  1. Il corpo docente del corso superiore di  polizia  tributaria  e'
approvato dal Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  ed  e'
costituito da  figure,  sia  interne  alla  Guardia  di  finanza  che
esterne,  selezionate  sulla  base  della  rilevanza  dell'esperienza
maturata  sia  sotto  l'aspetto  professionale  che   formativo.   In
particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella
gestione dei  processi  di  apprendimento,  nell'uso  di  metodologie
didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo. 
  2. Di norma, l'incarico  viene  affidato  a  docenti  universitari,
ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia  di  finanza
ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi
equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
magistrati, dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  esperti
esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati. 
  3.  Per  ciascun  modulo  formativo  viene  incaricato  un  docente
titolare, il quale puo' avvalersi, per una  parte  del  programma  da
svolgere, di non piu' di  due  docenti  aggiunti,  designati  su  sua
indicazione. Per la trattazione di argomenti  specifici  e'  altresi'
possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.