Art. 10 Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi 1. Ai fini del presente decreto, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o analisi finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalita': a) la richiesta e' inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4; b) la richiesta e' presentata utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo 7. 2. La richiesta di informazioni o analisi deve, altresi', precisare: a) i motivi di fatto per i quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le analisi richieste siano disponibili nella Repubblica italiana; b) i motivi e le finalita' per le quali vengono richieste le informazioni o le analisi; c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi. 3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e le analisi, utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato.