Art. 10 
 
 
      Disposizioni generali concernenti la presentazione della 
       richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi 
 
  1. Ai fini del presente decreto, l'autorita'  nazionale  competente
incaricata dell'applicazione della  legge  e  il  punto  di  contatto
nazionale danno  corso  alle  richieste  di  informazioni  o  analisi
finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un
reato che sono presentate secondo le seguenti modalita': 
    a) la  richiesta  e'  inoltrata  attraverso  uno  dei  canali  di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4; 
    b) la richiesta e' presentata utilizzando il  formulario  di  cui
all'Allegato B della decisione quadro,  debitamente  compilato  nella
lingua  prevista  dalle  normative  che   regolano   il   canale   di
comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui  all'articolo
7. 
  2.  La  richiesta  di  informazioni  o  analisi   deve,   altresi',
precisare: 
    a) i motivi di fatto per  i  quali  l'autorita'  o  il  punto  di
contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le  analisi
richieste siano disponibili nella Repubblica italiana; 
    b) i motivi e le finalita' per  le  quali  vengono  richieste  le
informazioni o le analisi; 
    c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui  si
riferiscono le informazioni o le analisi. 
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge e il punto di contatto nazionale comunicano  la  risposta
alla  richiesta  di  informazioni  e  le  analisi,   utilizzando   il
formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro,  debitamente
compilato, nella lingua prevista  dalle  normative  che  regolano  il
canale di comunicazione utilizzato.