Art. 12 
 
 
          Procedimento di comunicazione delle informazioni 
                 o delle analisi nei casi di urgenza 
 
  1. Le  richieste  di  informazioni  o  analisi  sono  trattate  con
procedura d'urgenza  quando  ricorrano  contestualmente  le  seguenti
condizioni: 
    a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i  reati  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2,  della  decisione  2002/584/GAI  del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo; 
    b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si  renda
urgente  in  relazione  ad  esigenze  connesse  allo  svolgimento  di
indagini  penali  o  di  operazioni   informative   o   investigative
criminali; 
    c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in  una
banca dati alla quale un'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente. 
  2. Le  richieste  di  informazioni  o  di  analisi  presentate  con
procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale; 
  3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in  cui  sussistano  le
condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui
all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o
di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima. 
  4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare  la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi nel caso in cui  l'adempimento  di
tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al  comma
3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine  il  punto  di  contatto
nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto  dello  Stato
membro  i  motivi  del  ritardo  utilizzando  il  formulario  di  cui
all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione
e' effettuata entro tre giorni  dal  momento  del  ricevimento  della
richiesta presentata dall'autorita' o dal  punto  di  contatto  dello
Stato membro.