Art. 12 Procedimento di comunicazione delle informazioni o delle analisi nei casi di urgenza 1. Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo; b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali; c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente. 2. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale; 3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima. 4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.