Art. 13 
 
Procedimento di comunicazione di informazioni o  di  analisi  coperte
  dal segreto relative a indagini penali 
  1. Nel caso in cui la richiesta abbia  ad  oggetto  informazioni  o
analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e  391-quinquies
del codice di  procedura  penale,  l'autorita'  nazionale  competente
incaricata dell'applicazione della  legge  e  il  punto  di  contatto
nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro che le informazioni o le analisi possono essere  fornite  solo
previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. 
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della   legge   o   il   punto   di   contatto   nazionale   richiede
l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi  richieste
all'autorita' giudiziaria competente, che provvede  senza  ritardo  e
puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato. 
  3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o
al punto di contatto dello Stato membro nel caso in  cui  l'autorita'
giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per gli articoli 329 e 391-quinquies  del  codice  di
          procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.