Art. 13 Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte dal segreto relative a indagini penali 1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste all'autorita' giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato. 3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorita' giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.
Note all'art. 13: - Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.