Art. 14 
 
 
        Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione 
            delle informazioni o delle analisi comunicate 
 
  1. Le informazioni o le analisi sono  utilizzate  dall'autorita'  o
dal punto di contatto dello Stato membro  per  le  finalita'  per  le
quali esse sono fornite ovvero per  la  prevenzione  di  un  pericolo
grave ed immediato per la sicurezza pubblica. 
  2. Nel caso in cui l'autorita' o il  punto  di  contatto  nazionale
chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni  o  le  analisi
gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui  al  comma  1,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge o il punto di contatto nazionale rilascia  tale  autorizzazione
ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento. 
  3. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge  o  il  punto  di  contatto  nazionale  comunicano  l'eventuale
necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime  informazioni
o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze  di  segretezza
dei procedimenti penali in corso. 
  4. Con la comunicazione di cui al comma  3,  l'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge  o  il  punto  di
contatto nazionale possono,  altresi',  imporre  all'autorita'  o  al
punto di contatto dello Stato membro: 
    a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle  informazioni  o
delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune  sulla
base delle vigenti norme del diritto interno; 
    b) condizioni o restrizioni per la  comunicazione  dei  risultati
dell'indagine penale o dell'operazione  informativa  o  investigativa
criminale nell'ambito  delle  quali  e'  avvenuto  lo  scambio  delle
informazioni o delle analisi. 
  5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere  a)  e
b), sono vincolanti, salvo quanto  previsto  dal  comma  6.  In  casi
specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono  state
comunicate  informazioni  o  analisi  ragguagli  in  merito  al  loro
trattamento o al loro utilizzo. 
  6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione  di  cui  al
comma 3, l'autorita' o  il  punto  di  contatto  dello  Stato  membro
segnali  l'esigenza  di  utilizzare,  in  deroga  alle  condizioni  o
restrizioni imposte ai sensi  del  comma  4,  le  informazioni  o  le
analisi  a  favore  dell'autorita'  giudiziaria,  delle   istituzioni
legislative o di altro  organismo  indipendente  di  controllo  delle
autorita'  del  medesimo  Stato  incaricate  dell'applicazione  della
legge, l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione
della legge o  il  punto  di  contatto  nazionale  comunicano,  senza
ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche  di  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 1.