Art. 15 
 
 
        Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o 
         delle analisi come prove in procedimenti giudiziari 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  lo  Stato  membro  richieda  di  utilizzare
informazioni  o  analisi  gia'  comunicate  come  prove  dinanzi   ad
un'autorita' giudiziaria  del  medesimo  Stato,  l'autorizzazione  e'
rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base  delle  disposizioni
dell'ordinamento,   attraverso   gli   strumenti   di    cooperazione
giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria  nel  caso
in cui l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato
l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi
ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione.