Art. 15 Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prove in procedimenti giudiziari 1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o analisi gia' comunicate come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria nel caso in cui l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione.