Art. 19 
 
              Apposizione del termine e durata massima 
 
  1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a trentasei mesi. 
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,  e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di  cui  all'articolo  21,
comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo  svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l'altro,  non  puo'
superare i trentasei mesi. Ai fini del computo  di  tale  periodo  si
tiene altresi' conto  dei  periodi  di  missione  aventi  ad  oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i  medesimi
soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni  di   lavoro   a   tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia  superato,  per
effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data
di tale superamento. 
  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima  di  dodici
mesi, puo' essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato  rispetto  della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  contratto  a  tempo
indeterminato dalla data della stipulazione. 
  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al  contratto  e'  priva  di
effetto se  non  risulta,  direttamente  o  indirettamente,  da  atto
scritto, una copia del quale deve essere  consegnata  dal  datore  di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione. 
  5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo  determinato,
nonche'   le   rappresentanze   sindacali   aziendali    ovvero    la
rappresentanza sindacale unitaria,  circa  i  posti  vacanti  che  si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita'  definite  dai
contratti collettivi.