Art. 21 
 
                         Proroghe e rinnovi 
 
  1. Il  termine  del  contratto  a  tempo  determinato  puo'  essere
prorogato, con il consenso del  lavoratore,  solo  quando  la  durata
iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi,  e,  comunque,
per un  massimo  di  cinque  volte  nell'arco  di  trentasei  mesi  a
prescindere  dal  numero  dei  contratti.  Qualora  il  numero  delle
proroghe sia superiore, il contratto  si  trasforma  in  contratto  a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 
  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a  tempo  determinato  entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino  a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma  in
contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali nonche'  nelle  ipotesi  individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al
secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 
  3. I limiti previsti dal presente articolo non  si  applicano  alle
imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2  e
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per  il  periodo
di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le
societa' gia' costituite. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le  attivita'
          a carattere stagionale di cui all'art.  1,  comma  secondo,
          lettera a), della legge  18  aprile  1962,  n.  230,  sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  novembre  1963,  n.
          307. 
              -  Il  testo  dell'articolo  25,  commi  2  e  3,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art.   25.   (Start-up   innovativa    e    incubatore
          certificato: finalita', definizione e pubblicita') - 
              (Omissis). 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
              a). 
              b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
              c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
          europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
          Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti.".