Art. 29 
 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  presente  capo,  in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991; 
    b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
    c) i richiami in servizio  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione  del  presente
capo: 
    a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una  durata  superiore  a  cinque  anni,  salvo  il
diritto del dirigente di recedere  a  norma  dell'articolo  2118  del
codice civile una volta trascorso un triennio; 
    b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata  non
superiore a tre giorni,  nel  settore  del  turismo  e  dei  pubblici
esercizi,  nei  casi  individuati  dai  contratti  collettivi,  fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro  entro
il giorno antecedente; 
    c) i contratti a tempo determinato  stipulati  con  il  personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; 
    d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di  produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a  3,  e
21. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 2 della  citata  legge
          223 del 2001: 
              Art. 8. (Collocamento dei lavoratori  in  mobilita')  -
          (Omissis). 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  12,  comma  2  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3,
          comma 1, lettera aa), della L. 23  ottobre  1992,  n.  421,
          concernente razionalizzazione dei sistemi  di  accertamento
          dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi): 
              «Art.   12.   (Categorie   di    lavoratori    agricoli
          subordinati). - (Omissis). 
              2. Ai fini della distinzione  di  cui  al  comma  1  le
          locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e  categorie
          similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge  ed
          atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio  a
          tempo  indeterminato,  ferma  restando   per   ogni   altra
          locuzione  l'equivalenza  a  quella  di  operaio  a   tempo
          determinato.». 
              - Si riporta la legge 30 dicembre 2010, n.  240  (Norme
          in  materia  di  organizzazione   delle   universita',   di
          personale accademico  e  reclutamento,  nonche'  delega  al
          Governo per incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del
          sistema  universitario)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  367
          del 1996, si veda nella nota all'articolo 23. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del  2001  (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro  flessibile)
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2.   Per   rispondere   ad   esigenze   di    carattere
          esclusivamente temporaneo o eccezionale le  amministrazioni
          pubbliche  possono  avvalersi  delle   forme   contrattuali
          flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del   personale
          previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
          lavoro  subordinato  nell'impresa,   nel   rispetto   delle
          procedure  di  reclutamento  vigenti.  Ferma  restando   la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio di cui alla di cui all'articolo 70  del  decreto
          legislativo n.  276/2003,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  in  applicazione  di  quanto  previsto   dal
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
          3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,
          dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,
          convertito con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,
          n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276
          per quanto riguarda la somministrazione  di  lavoro  ed  il
          lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del  medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive  e  dirigenziali.  Per  prevenire   fenomeni   di
          precariato,  le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          delle disposizioni  del  presente  articolo,  sottoscrivono
          contratti a tempo determinato con i vincitori e gli  idonei
          delle proprie graduatorie vigenti per concorsi  pubblici  a
          tempo   indeterminato.   E'    consentita    l'applicazione
          dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
          posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e  dagli
          idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
              5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
          6 settembre  2001,  n.  368  si  applicano  alle  pubbliche
          amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti   i   settori
          l'obbligo  di  rispettare  il  comma  1,  la  facolta'   di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato.».