Art. 16 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  nonche'  alla  definizione  dei  relativi  compiti  e  alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di  livello  dirigenziale
generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non  possono  essere  individuati  uffici  dirigenziali  non
generali in numero superiore a  quello  dei  posti  di  dirigente  di
seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle  D),
E), F) e G) allegate al presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro,  da  emanarsi  entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'  stabilita  la
data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui
al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,  e  si  provvede  alla
razionalizzazione e  all'utilizzo  degli  uffici  e  delle  strutture
esistenti anche con  riferimento  ai  compiti  di  prevenzione  della
corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o piu' decreti  del
Ministro si  provvede  altresi',  in  attesa  dell'istituzione  delle
strutture di  cui  al  primo  periodo,  alla  adozione  delle  misure
necessarie  al  coordinamento  informativo  ed   operativo   tra   le
articolazioni interessate. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  si
provvede  alla  razionalizzazione   e   all'informatizzazione   delle
strutture  degli   uffici   dell'Amministrazione   giudiziaria,   del
Dipartimento     dell'amministrazione     penitenziaria,      nonche'
dell'Amministrazione  degli  archivi  notarili,   ivi   compreso   il
trasferimento alle direzioni  regionali  delle  strutture  e  risorse
degli  uffici  di  coordinamento  interdistrettuale  per  i   sistemi
informativi automatizzati; con  i  medesimi  decreti  possono  essere
istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi  provveditorati
regionali  dell'amministrazione  penitenziaria  e  ne  sono  definiti
competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede
alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli
uffici del Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per  l'attivita'
di gestione trattamentale. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni
organiche del Ministero, sono determinate  le  piante  organiche  del
personale amministrativo degli uffici giudiziari  e  delle  strutture
centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti  del
Ministro di cui al comma 2, le  funzioni  attribuite  alle  direzioni
generali regionali sono esercitate dall'amministrazione  centrale.  I
contratti stipulati e le procedure di progettazione  e  realizzazione
di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia
e restano attribuiti ai competenti dipartimenti  dell'amministrazione
centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle  direzioni
generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici
giudiziari  distrettuali.  Le  strutture   organizzative   esistenti,
interessate dal processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  presente
decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti  salvi
fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova  organizzazione  del
Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. Alle  necessita'  di  riduzione  degli  uffici  dirigenziali  di
livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
si provvede anche mediante la soppressione dei  corrispondenti  posti
recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo  25  luglio
2006, n. 240. 
  6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e' sostituita dalla tabella A) allegata al  presente  decreto  e
che ne costituisce parte integrante. 
  7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti
e le funzioni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  16  dicembre
1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge  11  febbraio
1994, n. 102. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 1 menzionato nel
periodo che precede resta operante  fino  alla  data  di  entrata  in
funzione della direzione regionale 3 come stabilita  dal  decreto  di
cui al comma 2, primo periodo. 
  8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n.  395,  e'
sostituita dalla tabella B) allegata al presente  decreto  e  che  ne
costituisce parte integrante. 
  9.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non
dirigenziale  dell'Amministrazione  giudiziaria,   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia
minorile  e  di  comunita'  e  dell'Amministrazione   degli   archivi
notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al
presente  decreto  e  che  ne  costituiscono  parte  integrante.  Con
successivi  decreti  del  Ministro  della  giustizia   ripartisce   i
contingenti  di  personale  come  sopra  rideterminati  nelle   fasce
retributive e nei profili professionali. 
  10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del  decreto  legislativo
25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo  decreto  legislativo,  il  Ministro  provvede  con  proprio
decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 
  11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare  e'
definito il nuovo  modello  organizzativo  della  Direzione  generale
della formazione. 
  12. E' istituita una struttura temporanea, di livello  dirigenziale
generale, per il  coordinamento  delle  attivita'  nell'ambito  della
politica   regionale,   nazionale   e   comunitaria,   che   ha    la
responsabilita' del coordinamento, gestione e controllo dei programmi
e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione,  al
perseguimento    degli    obiettivi    del     Ministero     inerenti
all'organizzazione del sistema  giustizia.  La  conferenza  dei  capi
dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge altresi' funzione
di  programmazione,  indirizzo   e   controllo   relativamente   alle
competenze  della  direzione  di  cui  al  primo  periodo.  Ai   fini
dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle  dotazioni  organiche
del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente  posti
di  funzione  dirigenziale,  di  livello  generale  e  non  generale,
equivalenti dal punto di vista finanziario. 
  13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente
decreto ad ogni effetto di legge. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il comma 4-bis dell'articolo 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; per il comma  4  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  per  il  comma
          404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;
          per l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112
          e per l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95
          vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 9  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5. (Ufficio del direttore tecnico) - 1. Presso le
          Corti di appello da  Roma,  Milano,  Napoli  e  Palermo  e'
          costituito l'ufficio  del  direttore  tecnico,  di  seguito
          denominato: «ufficio», per l'organizzazione  tecnica  e  la
          gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. 
              2.  L'ufficio  e'  organo   di   livello   dirigenziale
          generale, al quale sono preposti dirigenti ai  sensi  dell'
          articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli
          indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  dal
          direttore generale della  Direzione  generale  regionale  o
          interregionale nella cui circoscrizione  e'  ricompreso  il
          distretto presso la cui  Corte  di  appello  e'  costituito
          l'ufficio,  per  quanto  di  sua  competenza,  compiti   di
          gestione e controllo delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali  relative  ai  servizi   tecnico-amministrativi
          degli uffici giudicanti  e  requirenti  del  distretto,  di
          razionalizzazione  ed  organizzazione  del  loro  utilizzo,
          nonche' i compiti di programmare  la  necessita'  di  nuove
          strutture tecniche e logistiche e  di  provvedere  al  loro
          costante aggiornamento,  nonche'  di  pianificare  il  loro
          utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla
          prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere
          sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. 
              4. Il contingente di personale di  ciascun  ufficio  e'
          costituito  da  11  unita',  di  cui  2  appartenenti  alla
          posizione economica C2, 3 alla posizione  economica  C1,  3
          alla posizione economica B3 e 3  alla  posizione  economica
          B2. In sede di prima  applicazione,  nell'ambito  di  dette
          posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale
          tecnico estraneo all'amministrazione. 
              5. Le  strutture  di  ciascun  ufficio  sono  allestite
          mediante  il  ricorso  allo   strumento   della   locazione
          finanziaria.». 
              «Art. 9. (Organico) - 1. Per la copertura degli  uffici
          di cui all'articolo 6, il numero degli uffici  dirigenziali
          di livello  generale  dell'Amministrazione  giudiziaria  e'
          aumentato  di  quindici  unita';  il  posto  di   direttore
          generale  dell'ufficio   speciale   per   la   gestione   e
          manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli
          e' conservato nella dotazione organica ed e'  destinato  al
          posto di direttore generale regionale  della  Campania  per
          l'esercizio  dei  compiti  e  delle  funzioni  di  cui   al
          decreto-legge 16 dicembre 1993,  n.  552,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n.  102  .  La
          dotazione  organica  dell'Amministrazione  giudiziaria   e'
          altresi' aumentata di  complessive  numero  160  unita'  di
          personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle
          posizioni economiche C2, C1, B3 e B2.  Alla  individuazione
          delle figure  professionali,  nell'ambito  delle  posizioni
          economiche sopra  indicate,  si  provvede  ai  sensi  dell'
          articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive modificazioni. 
              2.   Alla   determinazione   delle   piante   organiche
          dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle
          direzioni generali  regionali  e  interregionali,  provvede
          l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 . 
              3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,  alle
          esigenze iniziali di personale di ciascuna delle  direzioni
          generali  regionali  o  interregionali  dell'organizzazione
          giudiziaria  si  fa  luogo,   in   via   prioritaria,   con
          l'assegnazione del personale dirigenziale non generale gia'
          incaricato della direzione degli  uffici  di  coordinamento
          interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e
          relativi presidi, nonche' del personale delle diverse  aree
          funzionali  e  posizioni  economiche  in   servizio   nelle
          predette articolazioni e presso l'ufficio speciale  per  la
          gestione e la manutenzione degli  uffici  giudiziari  della
          citta' di Napoli. Per i posti relativi  agli  incarichi  di
          livello   dirigenziale   generale   si   procede   in   via
          ordinaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          16 dicembre 1993, n. 522,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 1994, n.  102  (Istituzione  di  un
          ufficio speciale presso il Ministero di grazia e  giustizia
          per la gestione e la manutenzione degli  uffici  giudiziari
          della citta' di Napoli): 
              «Art. 1. -  1.  Nell'ambito  della  organizzazione  del
          Ministero di grazia  e  giustizia  e'  istituito  l'ufficio
          speciale per  la  gestione  e  la  manutenzione  del  nuovo
          complesso  giudiziario  della  citta'  di  Napoli  e  degli
          edifici e locali ospitanti uffici giudiziari  nella  stessa
          citta',  nonche'  degli  edifici  e  locali  ospitanti   il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
              2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'
          articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita'
          necessarie  a  rendere  funzionante  il   nuovo   complesso
          giudiziario e l'edificio destinato  a  sede  della  procura
          della Repubblica presso il  tribunale,  entrambi  siti  nel
          centro direzionale di Napoli, le attivita'  concernenti  la
          gestione, la  manutenzione  e  la  conservazione  dei  beni
          immobili e delle strutture, nonche'  quelle  concernenti  i
          servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione,  la
          ventilazione,  la  telefonia,  le  reti  informatiche,   il
          controllo informatico  centralizzato  delle  strutture,  la
          pulizia e custodia degli  immobili  e  loro  pertinenze,  e
          quant'altro necessario per il funzionamento  degli  edifici
          giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di  cui  al
          periodo precedente  sono  attribuite  all'ufficio  speciale
          anche in relazione agli edifici e ai  locali  ospitanti  il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
              3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso
          giudiziario  della  citta'  di  Napoli,  sito  nel   centro
          direzionale di tale citta'.». 
              - Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, modificata dal
          presente decreto, vedi nelle note all'articolo 8.