Art. 16 Disposizioni transitorie e finali 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede altresi', in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' nonche' alla definizione di linee operative omogenee per l'attivita' di gestione trattamentale. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione. 4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Alle necessita' di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e' sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 1 menzionato nel periodo che precede resta operante fino alla data di entrata in funzione della direzione regionale 3 come stabilita dal decreto di cui al comma 2, primo periodo. 8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali. 10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare e' definito il nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione. 12. E' istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita' nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilita' del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge altresi' funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della direzione di cui al primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario. 13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.
Note all'art. 16: - Per il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e per l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del citato decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Ufficio del direttore tecnico) - 1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e' costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. 2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. 4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da 11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione. 5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.». «Art. 9. (Organico) - 1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria e' aumentato di quindici unita'; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' conservato nella dotazione organica ed e' destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 . La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive numero 160 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale gia' incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli): «Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.». - Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, modificata dal presente decreto, vedi nelle note all'articolo 8.