Art. 31 
 
 
                         Prevenzione incendi 
              per gli stabilimenti di soglia superiore 
 
  1. Per lo svolgimento delle verifiche di  prevenzione  incendi  per
gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui
all'allegato L. 
  2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto
di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti  perche'  ne
tengano conto nell'ambito delle procedure relative  alle  istruttorie
tecniche previste in materia ambientale,  di  sicurezza  sul  lavoro,
sanitaria e urbanistica, in particolare dal: 
  a) decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  dalle  relative
leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale,  di
autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; 
  c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,  convertito  dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; 
  f) articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328; 
  g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e  dal  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          veda nelle note all'art. 24. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013,   n.   59   (Regolamento   recante   la    disciplina
          dell'autorizzazione unica ambientale e  la  semplificazione
          di  adempimenti  amministrativi   in   materia   ambientale
          gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  a  norma
          dell'art. 23 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  maggio
          2013, n. 124, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 216 del regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          sanitarie), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          1934, n. 186, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 216. - Le manifatture o fabbriche  che  producono
          vapori, gas o altre  esalazioni  insalubri  o  che  possono
          riuscire  in  altro  modo  pericolose  alla  salute   degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. 
              La prima classe comprende  quelle  che  debbono  essere
          isolate nelle campagne e tenute lontano  dalle  abitazioni;
          la seconda quelle  che  esigono  speciali  cautele  per  la
          incolumita' del vicinato. 
              Questo elenco, compilato  dal  consiglio  superiore  di
          sanita', e' approvato dal Ministro per  l'interno,  sentito
          il Ministro per le  corporazioni,  e  serve  di  norma  per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni. 
              Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono  seguite  per  iscrivervi  ogni   altra   fabbrica   o
          manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. 
              Un industria o manifattura la quale sia iscritta  nella
          prima classe, puo'  essere  permessa  nell'abitato,  quante
          volte  l'industriale  che   l'esercita   provi   che,   per
          l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,  il  suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. 
              Chiunque intenda attivare una  fabbrica  o  manifattura
          compresa nel sopra indicato elenco,  deve  quindici  giorni
          prima darne avviso per  iscritto  al  podesta',  il  quale,
          quando lo ritenga necessario  nell'interesse  della  salute
          pubblica, puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla  a
          determinate cautele. 
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 40.000 a 400.000.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20  ottobre   2001,   n.   245,
          supplemento ordinario. 
              - Il regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741
          (Disciplina  dell'importazione,  della   lavorazione,   del
          deposito e della distribuzione degli  oli  minerali  e  dei
          carburanti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1933, n. 301. 
              - La legge 8 febbraio  1934,  n.  367  (Conversione  in
          legge del regio decreto-legge 2  novembre  1933,  n.  1741,
          concernente la disciplina  dell'importazione,  lavorazione,
          deposito  e  distribuzione  degli  olii  minerali   e   dei
          carburanti), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          marzo 1934, n. 64. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 420  (Regolamento  recante  semplificazione  delle
          procedure di concessione per l'installazione di impianti di
          lavorazione o di deposito di oli minerali),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151. 
              - Il testo dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
          regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -
          Navigazione marittima) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Parere  del  ministero  dell'interno).  -  La
          domanda di concessione  per  l'impianto  e  l'esercizio  di
          stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero
          della marina mercantile a quello dell'interno  che  esprime
          il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le
          sostanze esplosive  e  infiammabili  e  eventualmente  dopo
          sopraluogo.». 
              - Il testo  dell'art.  67  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro), e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  aprile  2008,  n.  101,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza  competente
          per  territorio).  -  1.  In  caso  di  costruzione  e   di
          realizzazione di edifici o locali da adibire a  lavorazioni
          industriali,  nonche'  nei  casi  di   ampliamenti   e   di
          ristrutturazioni di quelli  esistenti,  i  relativi  lavori
          devono essere eseguiti  nel  rispetto  della  normativa  di
          settore e devono essere comunicati all'organo di  vigilanza
          competente per territorio i seguenti elementi informativi: 
              a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle
          principali modalita' di esecuzione delle stesse; 
              b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
          impianti. 
              2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui
          al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o
          delle attestazioni presentate allo sportello unico  per  le
          attivita'  produttive  con  le  modalita'   stabilite   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
          secondo criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le
          informazioni da trasmettere  e  sono  approvati  i  modelli
          uniformi da utilizzare  per  i  fini  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni  di
          cui al comma 1 provvedono a trasmettere in  via  telematica
          all'organo  di  vigilanza  competente  per  territorio   le
          informazioni loro pervenute con le modalita'  indicate  dal
          comma 2. 
              4. L'obbligo di comunicazione di  cui  al  comma  1  si
          applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza  di
          piu' di tre lavoratori. 
              5. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di  cui
          al comma 1.». 
              - Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione
          del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1927, n. 49. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.