Art. 19 
 
Sistema  di  compensazione  per  la  mancata  copertura   dei   costi
ambientali,  dei  costi  connessi  ad  incidenti  e  dei   costi   di
                           infrastruttura 
 
  1. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e  108  TFUE,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   l'organismo   di
regolazione, puo'  istituire  sistemi  di  compensazione,  di  durata
limitata nel tempo, a  favore  del  modo  di  trasporto  ferroviario,
laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei  costi  ambientali,
dei costi connessi ad incidenti e dei  costi  di  infrastruttura  non
imputati  in  modi  di  trasporto  concorrenti  e  nei  limiti  della
differenza tra tali costi rispetto ai  costi  equivalenti  imputabili
alla modalita' di trasporto ferroviario. 
  2. Se le imprese ferroviarie che beneficiano di  una  compensazione
di  cui  al  comma  1  usufruiscono  di  un  diritto  esclusivo,   la
compensazione deve essere accompagnata da  vantaggi  comparabili  per
gli utenti. 
  3. Le metodologie di definizione e di  calcolo  utilizzate  per  la
determinazione delle compensazioni di cui al presente  articolo  sono
rese pubbliche e devono rendere possibile  dimostrare  l'entita'  dei
costi specifici  imputabili  a  modi  di  trasporto  concorrenti  che
vengono  evitati,  direttamente  o  indirettamente,   sostenendo   il
trasporto  ferroviario  con  il   ricorso   a   tale   tipologia   di
compensazioni. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per  i  riferimenti  al  Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 2.