Art. 20 Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su piu' reti 1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire l'applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associano per coordinare l'imposizione dei canoni o per imporre canoni per l'esercizio di servizi ferroviari su piu' di una rete infrastrutturale del sistema ferroviario all'interno dell'Unione. In particolare, i gestori dell'infrastruttura mirano a garantire una competitivita' ottimale dei servizi ferroviari internazionali e assicurano l'utilizzo efficiente delle reti ferroviarie, stabilendo a tal fine procedure appropriate. 2. Ai fini del comma 1, i gestori dell'infrastruttura cooperano al fine di consentire l'efficiente applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 18 e del sistema di controllo delle prestazioni di cui all'articolo 21 al traffico che interessa piu' di una rete del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.