Art. 21 
 
  Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario 
 
  1. Al fine di ridurre  al  minimo  le  disfunzioni  conseguenti  ad
eventuali perturbazioni arrecate  alla  circolazione  dei  treni,  il
gestore dell'infrastruttura adotta, senza  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio  dello  Stato,  un  apposito  sistema  di  controllo   delle
prestazioni  del  trasporto  ferroviario,  che  puo'   prevedere   la
possibilita' sia di prevedere clausole  penali  nei  confronti  degli
utilizzatori della rete  che  arrecano  tali  perturbazioni,  sia  di
erogare compensazioni agli utilizzatori  della  rete  danneggiati  da
tali  perturbazioni,  sia  di  erogare  forme  di  premio   per   gli
utilizzatori della rete che  si  distinguono  per  l'aver  effettuato
prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi  contratti  di
accesso all'infrastruttura. 
  2. I principi di base del sistema di  controllo  delle  prestazioni
indicati  allegato  VI,  punto  2,  della  direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  si  applicano  all'intera  rete
gestita dal gestore dell'infrastruttura. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.