Art. 18 
 
 
Riordino  della  disciplina  delle  partecipazioni  societarie  delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni  pubbliche
e' adottato al fine prioritario  di  assicurare  la  chiarezza  della
disciplina, la semplificazione normativa e  la  tutela  e  promozione
della concorrenza, con particolare  riferimento  al  superamento  dei
regimi transitori, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) distinzione tra tipi di societa' in relazione  alle  attivita'
svolte,  agli  interessi  pubblici  di  riferimento,  alla  misura  e
qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o  indiretta,
alla modalita' diretta o  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica
dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati   regolamentati,   e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al  principio
di  proporzionalita'   delle   deroghe   rispetto   alla   disciplina
privatistica, ivi compresa quella  in  materia  di  organizzazione  e
crisi d'impresa; 
    b)  ai   fini   della   razionalizzazione   e   riduzione   delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia  ed
economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e  dei
limiti  per  la  costituzione  di   societa',   l'assunzione   e   il
mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali  o  di  ambiti
strategici per la tutela di interessi pubblici  rilevanti,  quale  la
gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei
principi della presente lettera anche alle  partecipazioni  pubbliche
gia' in essere; 
    c) precisa definizione del  regime  delle  responsabilita'  degli
amministratori  delle  amministrazioni   partecipanti   nonche'   dei
dipendenti e degli organi di gestione e di controllo  delle  societa'
partecipate; 
    d) definizione, al fine di assicurare la tutela  degli  interessi
pubblici, la  corretta  gestione  delle  risorse  e  la  salvaguardia
dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della  garanzia  di
onorabilita'  dei  candidati  e  dei  componenti  degli   organi   di
amministrazione  e  controllo  delle  societa',  anche  al  fine   di
garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; 
    e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale, per i vincoli  alle  assunzioni  e  le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri
di valutazione oggettivi, rapportati al valore  anche  economico  dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi  o  negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del  compenso  economico  variabile
degli amministratori in considerazione dell'obiettivo  di  migliorare
la qualita' del servizio offerto ai cittadini e  tenuto  conto  della
congruita' della tariffa e del costo del servizio; 
    f) promozione  della  trasparenza  e  dell'efficienza  attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati
economico-patrimoniali e dei  principali  indicatori  di  efficienza,
nonche' la loro pubblicita' e accessibilita'; 
    g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di  cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
consolidamento  delle   partecipazioni   nei   bilanci   degli   enti
proprietari; 
    h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra  regole   e   istituti
pubblicistici e  privatistici  ispirati  alle  medesime  esigenze  di
disciplina e controllo; 
    i) possibilita' di piani di rientro per le societa'  con  bilanci
in disavanzo con eventuale commissariamento; 
    l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma,  tra
amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri  di
parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato; 
    m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali: 
      1)  per  le  societa'  che  gestiscono  servizi  strumentali  e
funzioni amministrative, definizione di criteri e  procedure  per  la
scelta del modello societario e per  l'internalizzazione  nonche'  di
procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la  conservazione  e
la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al  numero
dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 
      2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse
economico generale, individuazione di un numero massimo  di  esercizi
con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle
societa', nonche'  definizione,  in  conformita'  con  la  disciplina
dell'Unione europea, di criteri e  strumenti  di  gestione  volti  ad
assicurare il perseguimento  dell'interesse  pubblico  e  ad  evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la  disciplina
dei contratti di servizio e delle carte dei diritti  degli  utenti  e
attraverso forme di controllo sulla gestione  e  sulla  qualita'  dei
servizi; 
      3)  rafforzamento   delle   misure   volte   a   garantire   il
raggiungimento di obiettivi di  qualita',  efficienza,  efficacia  ed
economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero
delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,
intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale
e societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
      4) promozione della  trasparenza  mediante  pubblicazione,  nel
sito  internet  degli  enti  locali  e  delle  societa'   partecipate
interessati, dei  dati  economico-patrimoniali  e  di  indicatori  di
efficienza,  sulla  base  di  modelli  generali  che  consentano   il
confronto, anche ai fini del rafforzamento  e  della  semplificazione
dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi
di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  partecipanti  e  delle
societa' partecipate; 
      5) introduzione di un  sistema  sanzionatorio  per  la  mancata
attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione  di  cui  al
presente articolo, basato anche  sulla  riduzione  dei  trasferimenti
dello  Stato  alle   amministrazioni   che   non   ottemperano   alle
disposizioni in materia; 
      6) introduzione  di  strumenti,  anche  contrattuali,  volti  a
favorire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali  nei  processi   di
ristrutturazione   e   privatizzazione   relativi    alle    societa'
partecipate; 
      7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli  interni
previsti dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  revisione  degli  obblighi  di  trasparenza   e   di
rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti  degli  enti
locali soci, attraverso  specifici  flussi  informativi  che  rendano
analizzabili e confrontabili  i  dati  economici  e  industriali  del
servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di
qualita', per ciascun servizio  o  attivita'  svolta  dalle  societa'
medesime  nell'esecuzione  dei  compiti  affidati,  anche  attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi  schemi  di  contabilita'
separata. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si riporta il testo dell'articolo  151,  comma  8,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227: 
              «Art. 151. Principi generali 
              (Omissis). 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              (Omissis).».