Art. 21 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea; f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia. 2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.