Art. 20 Organismi di valutazione della conformita'. Domanda e procedura di notifica 1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile. 4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
Note all'art. 20: Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5. Il testo del Paragrafo 11 del Titolo II del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA'PUBBLICA. (Omissis). § 11 Della prevenzione degli infortuni e dei disastri. (Omissis).". Il testo dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, cosi' recita: "Art. 9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi. Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423. ". Il testo del comma 4 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: "Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE. (Omissis). 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. (Omissis).".