Art. 21 Modifica delle notifiche 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi obblighi, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.