Art. 14 
 
     Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza 
 
  1. Il  vettore  che  viola  gli  obblighi  di  assistenza  previsti
dall'articolo  17  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  100  a  euro  600  per  ciascun
passeggero.